Il Testo Unico sulla sicurezza Lavoro D.Lsg. 81/2008 ha istituito, attraverso gli articoli 18 e 28, il Documento Valutazione dei Rischi (DVR).
La normativa riguardante la sicurezza nei cantieri edili, è stata successivamente integrata ed aggiornata con il D.Lsg. 3 agosto 2009 nr 106 che contiene disposizioni integrative e correttive del citato D.Lsg. 81/2008 e le norme relative alla disciplina sulla salute nei luoghi di lavoro ed il coordinamento.
L’attuale normativa pertanto pone determitati obblighi a carico di diversi soggetti.
Distinguiamo tre soggetti principali ai quale la legge delega la stesura di un documento di valutazione dettagliata dei rischi presenti in cantiere, valutazione questa che deve essere effettuata sempre ed obbligatoriamente dal datore di lavoro, sia esso l’impresa affidataria o l’impresa esecutrice e anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa anche familiare o con meno di dieci dipendenti.
Tali soggetti sono quindi il datore di lavoro come sopra descritto, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) che può anche coincidere con il datore di lavoro stesso, ed il medico competente.
Queste tre figure in coordinamento tra di loro e sentito il parere del responsabile dei lavoratori, provvederanno a redigere il DVR.
Tale documento dovrà contenere:
1) descrizione dettagliata dell’azienda (impresa),
2) descrizione del ciclo lavorativo e delle mansioni affidate ai singoli lavoratori,
3) identificazione dei pericoli possibili durante lo svolgimento delle mansioni,
4) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di protezione e prevenzione attuate,
5) programmazione dei miglioramenti dei livelli di protezione e salute nei luoghi di lavoro.
Redatto tale DVR recante quindi data certa, una copia dello stesso deve essere consegnata al rappresentante dei lavoratori e l’originale deve essere tenuto a cura del datore di lavoro presso i luoghi di lavoro a disposizione di eventuali organi controllori.
Periodicamente lo stesso DVR dovrà essere revisionato, sia qualora venga fatta richiesta dal RL o dal RSPP sia qualora siano avvenuti all’interno dei luoghi di lavoro infortuni che obbligano ad un adeguamento ed un potenziamento delle misure di sicurezza previste.
Tra le misure di prevenzioni previste, in base alle singole mansioni dei lavoratori, il DVR prevederà anche l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro di fornire i dip ai lavoratori che avranno l’obbligo inderogabile di indossarli durante lo svolgimento della singola mansione.
Tali DIP risponderanno ad una specifica normativa europea ed il mancato utilizzo dei degli stessi da parte del lavoratore rappresenta giustificato motivo di licenziamento.
La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal DVR, rappresenta invece per il datore di lavoro motivo di sanzioni sia amministrative che penali.