Sommario

A partire dal 25 gennaio del 2019 sono entrate in vigore delle nuove regole antincendio sulla sicurezza nelle abitazioni, queste regole variano in base all’altezza degli edifici in questione.

Ci sono quattro livelli di prestazione antincendio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
-L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Compiti e funzioni del responsabile alla sicurezza

Ogni gruppo sopra indicato ha dei compiti e delle funzioni che spettano al responsabile alla sicurezza, più cresce l’altezza più aumentano le misure preventive e le attività di pianificazione dell’emergenza.

In tutti gli edifici che superano gli 80 metri o con più di 1000 abitanti è inoltre necessario, anzi obbligatorio, nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.

Ecco come verranno applicate le regole antincendio

Le nuove norme ed i provvedimenti si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione così come ai vecchi che necessita interventi di qualunque tipo come per esempio il rifacimento delle facciate.

Tutti gli edifici esistenti hanno due anni di tempo con scadenza giorno 6 maggio 2021 per svolgere tutti gli adeguamenti necessari all’installazione degli impianti per la segnalazione manuale degli incendi e di sistemi di allarme vocale sempre per scopo di emergenza.

Invece avranno un solo anno di tempo per mettersi in regola ed attuare tutte le misure organizzativo-gestionali previste nella nuova norma.