Le distanze per l’edilizia sono nate per consentire la vivibilità delle città, per offrire salubrità e sicurezza, ma ora potrebbero essere modificate.
Il Dm n.1444/1968, attualmente in fase di modifica attraverso il Decreto Crescita, sarebbe oggi volto a ridurre le distanze per l’edilizia, soprattutto a livello di trasformazione.
Distanze per l’edilizia, che cosa accade col decreto
In particolare, secondo l’articolo 9 del Dm n.1444/1968, che verrebbe modificato dal Decreto Crescita:
le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 primo periodo dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 si intendono applicabili limitatamente ai fabbricati ricompresi nella Zona territoriale omogenea C) di cui al numero 3 del comma 1.
Mentre il comma 2 del medesimo articolo prevedrebbe che:
la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti relativamente ai fabbricati che ricadono in tutte le zone urbanistiche diverse dalle zone A (centro storico).
Che cosa significa questo? Il nuovo Decreto Crescita vedrebbe l’applicazione dei limiti dei 10 metri a livello di distanze edilizie limitatamente alle zone C. questo limite, invece, verrebbe eliminato per tutti i fabbricati che si troverebbero in altre zone urbanistiche.
Con questa modifica sarebbe possibile, perciò, arrivare sicuramente ad osservare un aumento della densità attualmente presente per le zone urbanistiche che sono definite di trasformazione.
infine, il decreto Crescita prevede anche delle modifiche in merito agli interventi per i quali sia richiesta l’autorizzazione della Soprintendenza.
Per questi, nel caso in cui non vi sia un parere entro 90 giorni, si definisce l’autorizzazione come automaticamente acquisita.