I permessi di costruire falsi sono, purtroppo, una realtà, e in molti casi ci si potrebbe chiedere di chi sia la responsabilità, se del costruttore oppure del progettista per un determinato lavoro.
In merito ad una questione di questo tipo è di recente intervenuta la corte di Cassazione con la sentenza 11519/2019, nella quale si indicano effettivamente quali siano le responsabilità dei diversi “attori” in questi casi.
Permessi di costruzione falsi, le responsabilità
Il caso di specie riguardava la costruzione di un’abitazione civile per la quale erano stati richiesti il permesso di costruire e anche l’autorizzazione paesaggistica.
Per rendere effettivamente operante il permesso sarebbe stata necessaria una cessione di volumetria. Tuttavia, per questa erano stati asserviti i terreni presenti ad una certa distanza, ma senza i requisiti necessari.
In merito, la Soprintendenza era stata indotta in errore nel momento in cui era stato necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Quindi, i permessi per la costruzione erano illegittimi, in quanto si basavano su una falsità ideologica.
Nei precedenti gradi di giudizio era stato condannato il costruttore perché non avrebbe controllato i documenti prima di iniziare i lavori.
Per la Cassazione, che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, il costruttore non aveva responsabilità, diversamente, invece, dal progettista.
Questo perché il progettista conosceva la normativa applicabile, ed ha cercato comunque di aggirarla.
Infatti, questo è l’orientamento che è stato applicato anche dalla Corte d’Appello nel momento in cui ha dovuto, dopo l’annullamento della sentenza, rivedere la vicenda ed emettere una nuova sentenza.