Esistono moltissimi atti e provvedimenti urbanistici che vengono emessi da parte delle Amministrazioni pubbliche, e in merito ad alcuni come accade per il piano di lottizzazione, ci si potrebbe chiedere quale sia l’obbligo da parte degli amministratori.
Per il piano di lottizzazione ci si potrebbe domandare se esista un obbligo da parte dell’amministrazione rispetto alla sua emissione.
In merito è intervenuto il Tar Calabria, sezione II di Catanzaro, con la sentenza 5 marzo 2019, numero 434.
Piano di lottizzazione, gli orientamenti
In generale si può dire come l’emissione del piano di lottizzazione, per quanto riguarda la giurisprudenza, non sia un atto dovuto.
Questo, infatti, costituirebbe l’espressione della discrezionalità comunale da un punto di vista della valutazione degli spazi e del territorio.
Quindi, l’emissione del piano di lottizzazione apparterrebbe ai poteri di scelta per la politica urbanistica che sarebbero demandati al Comune.
A questo si collega un orientamento ulteriore, che è stato ripreso anche dalla sentenza del Tar in esame, per il quale le scelte dell’amministrazione in merito all’adozione di questo strumento urbanistico non vedrebbero neppure l’obbligo di una specifica motivazione.
Le motivazioni dopo l’adozione dello strumento urbanistico sarebbero obbligatorie solo nel caso in cui vi fossero degli accordi specifici tra il soggetto e l’ente che abbia emesso l’atto.
Questo può accadere, in un esempio concreto, qualora vi siano convenzioni di lottizzazione tra l’ente e il privato.
Negli altri casi, quindi, l’adozione del piano di lottizzazione non sarebbe obbligatoria e ogni decisione potrebbe essere presa senza motivazioni particolari.