Per diversi titoli in sanatoria dal punto di vista edilizio sarà necessario il pagamento di quelli che vengono indicati come oneri concessori, così da poter ottenere il titolo stesso.
Questi sono dovuti, ma in molti casi potrebbero essere sorti dei dubbi in merito alle modalità di calcolo degli oneri stessi.
Per chiarire questo punto è intervenuto recentemente il Tar Lazio, Sezione II Bis di Roma, con la sentenza 11 Febbraio 2019 numero 1788.
Oneri concessori, quale la modalità di calcolo
In relazione ad un caso concreto, il Tar si è occupato di indicare nuovamente quale sia la modalità di calcolo per gli oneri concessori per atti in sanatoria.
In particolare, ha specificato come per tale calcolo sarà necessario applicare le tariffe che siano vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio che consenta la sanatoria.
Questo anche nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso tra la presentazione della domanda di sanatoria, e il rilascio del titolo, l’Amministrazione si sia occupata di aggiornare le tariffe.
Quindi, per quanto riguarda la sanatoria edilizia si prenderà in considerazione per il calcolo delle somme che siano dovute per l’oblazione, il momento in cui sia stata presentata la domanda di condono.
Invece, per quanto riguarda gli oneri concessori, si dovrà fare riferimento alla data relativa al rilascio del provvedimento concessorio.
Quindi, la data che farà riferimento sarà sempre quella del momento in cui sia stato rilasciato il titolo in sanatoria, con le relative tariffe che andranno applicate “alla lettera” in ogni caso.