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Il computo dell’ascensore, come forma di volume particolare, potrebbe essere oggetto di controversie, soprattutto nel caso di una sua nuova realizzazione all’interno di uno stabile.

Proprio per dirimere questo tipo di controversie è intervenuto di recente sul punto il Tar Lazio, Sezione II Bis di Roma, con la sentenza 28 novembre 2018, numero 11553.

Computo dell’ascensore, la giurisprudenza generale

A livello generale, si sottolinea come la giurisprudenza indichi che gli ascensori possano rientrare nella nozione di volumi tecnici non computabili nella volumetria generale.

Il computo dell’ascensore, quindi, sempre a livello generale potrà non essere compreso nella volumetria.

Questo perché esso costituisce un’opera che non ha una particolare autonomia funzionale, in quanto destinata solo a contenere quelli che sono impianti serventi rispetto ad una costruzione principale.

Quindi, un ascensore è sicuramente uno strumento rispetto allo stabile nel quale venga costruito, ed è per questo che fa parte dei volumi tecnici.

Computo dell’ascensore, la risposta del Tar

Anche in questo caso, quindi, il Tar ha confermato come l’ascensore faccia parte dei volumi tecnici, e come il suo computo, quindi, sia escluso rispetto alla volumetria generale.

Si fa riferimento al fatto per il quale l’ascensore stesso sia un impianto necessario per l’uso dell’abitazione, e che quindi esso non abbia un’autonomia funzionale.

Si può fare lo stesso esempio anche per gli impianti, come quelli idrici o termici, che a loro volta non vengono computati.

In definitiva, quindi, la costruzione di un ascensore interno non determina un aumento del carico territoriale per lo stabile, né un impatto esterno di tipo visivo.