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Potrebbe esserci un bypass per gli abusi edilizi se vi è agibilità? Il dubbio è arrivato con la richiesta di annullamento di un’ordinanza di demolizione di abusi edilizi. Leggendo la decisione del Tar Abruzzo – L’Aquila, in base alla sentenza 454 del 2013, i giudici hanno accolto il ricorso proposto da un condominio per procedere al provvedimento di demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto richiesto dal Comune di Civitanova.

La decisione del Tar su agibilità e abusi

Il Tar però ha motivato questa decisione in quanto, secondo quanto scritto nella motivazione della sentenza era trascorso un periodo molto lungo dalla costruzione fabbricato che era datato 1966.

Inoltre, secondo i giudici amministrativi la conformità era stata attestata dal procedimento di rilascio della licenza di agibilità che era arrivato nel 1969. Il Comune poi, non aveva mai fatto alcun tipo di verifica sulla struttura. Ecco perché, quindi, visto che c’era un certificato di agibilità ed era antecedente al 1967, allora l’opera è stata ritenuta come legittima e gli abusi sono stati identificati anche dai giudici amministrativi come delle variazioni essenziali in una struttura che è stata realizzata in un’area protetta dal vincolo paesaggistico. In pratica, a salvare i proprietari, vi è stata la certificazione della cosiddetta “buona fede” .

La decisione del Consiglio di Stato

Invece, il Consiglio di Stato Ha ribaltato tutto con la sentenza 81/80 del 29 novembre 2019. Infatti, ha deciso che era inammissibile la deroga dell’ingiunzione di demolizione emersa dal Testo unico per l’edilizia. Così, i giudici di secondo grado hanno detto che il fattore tempo è soltanto un aggravante. Infatti, in base al comma 4-bis dell’articolo 31 del Tuel, secondo giudici il Comune col tempo non può dichiarare  legittimo un abuso. Anzi, aumenta piuttosto il fattore l’abusivo dell’intervento fatto. La notizia però, è che non è sufficiente che ci sia l’agibilità per definire un abuso legittimo. I due certificati sono legati a presupposti diversi.