I campi sportivi comunali possono essere considerati beni appartenenti al patrimonio indisponibile, oppure no?
Per rispondere a questo tipo di quesito è intervenuto di recente il Tar Lombardia, Sezione IV di Milano, con la sentenza 18 marzo 2019, numero 567 con la quale si chiarisce a quale titolo siano stati costituiti i campi sportivi comunali.
Campi sportivi comunali, la loro natura legislativa
I campi sportivi comunali, così come indicato dal Tar nella sentenza in questione, sono da considerarsi come beni patrimoniali indisponibili.
Questo verrebbe sostenuto anche per la loro funzione fondamentale di soddisfare gli interessi appartenenti alla collettività locale.
Il Tar richiama alcune sentenze soprattutto del Consiglio di Stato, che negli anni scorsi hanno affermato più volte questo principio.
L’argomento che si trova alla base di queste indicazioni riguarda il fatto per il quale gli impianti sportivi di proprietà comunale vanno a soddisfare alcuni requisiti fondamentali indicati dal Codice Civile, e per questo possono essere considerati indisponili.
I requisiti sono, innanzitutto, la proprietà del bene da parte dell’ente (in questo caso, il Comune) e la sua destinazione come strumento per un pubblico servizio.
Solamente nel caso in cui i beni riescano a soddisfare entrambi i requisiti qui indicati si potrà parlare di beni appartenenti al patrimonio indisponibile, e quindi gestibili in un certo modo.
In altri casi, invece, si farà riferimento ad altre forme di classificazione dei beni, anche se appartenenti al Comune oppure anche se destinati ad un utilizzo da parte della collettività (quindi con uno solo dei requisiti).