Il permesso di costruire in deroga può riguardare anche la materia delle distanze tra edifici?
In merito a questa particolarità del permesso di costruire è intervenuto di recente il Tar Veneto, sezione II, con la sentenza 5 marzo 2019 numero 290 nella quale si specifica come comportarsi.
Permesso di costruire in deroga e le distanze
Il permesso di costruire in deroga, a livello generale, è quel documento che può essere emesso derogando agli strumenti urbanistici generali.
La deroga dovrà comunque andare a rispettare le norme sanitarie, igieniche e di sicurezza, e la deroga stessa potrà riguardare solamente limiti come quelli relativi ala densità edilizia e all’altezza degli edifici.
Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se la deroga possa riguardare anche le distanze tra edifici.
Secondo il Tar Veneto la deroga viene ammessa solamente rispetto alle norme degli strumenti urbanistici generali, ma non per quanto riguarda le distanze tra edifici.
Quindi, in merito al caso di specie il Tar si è pronunciato negativamente spiegando le proprie motivazioni, poste alla base del diniego.
Si trattava, in modo particolare, della costruzione di una veranda di vetro che era posta ad una distanza inferiore di dieci metri, e che era da considerarsi come ostativa rispetto al rilascio del titolo in deroga.
Questa pronuncia si lega a pronunce precedenti di altri Tribunali Amministrativi, e può innovare rispetto ad alcuni orientamenti precedenti, che consentivano di poter approfittare del permesso di costruire in deroga anche con riferimento alle distanze tra gli edifici.