La decadenza del permesso di costruire, da cosa dipende, e quando si può effettivamente verificare?
In merito ad una fattispecie riguardante proprio un permesso di costruire è di recente intervenuto il Tar Toscana, sezione III, con la sentenza numero 1426.
Decadenza permesso di costruire, quando iniziano i lavori
In primo luogo, sarà bene indicare quando si possano effettivamente ritenere iniziati i lavori per evitare la decadenza del permesso di costruire.
Essi si indicheranno come avviati nel momento in cui il cantiere sia stato compiutamente organizzato, oppure quando vi si all’innalzamento degli elementi portanti di una costruzione, o la gettata delle prime fondamenta.
Quindi, in generale, quando vi sia già qualcosa di tangibile che possa far capire come si abbia l’intenzione concreta di proseguire con i lavori stessi.
L’apposizione di cartelli, oppure di una semplice recinzione, non saranno comportamenti atti a determinare l’inizio effettivo dei lavori.
Partendo da questo presupposto si potrà sottolineare come,non essendoci avvio dei lavori, non sarà neppure possibile mantenere in vita il permesso di costruire.
Per questo, qualora si ravvisi l’assenza dell’inizio dei lavori, così come appena indicato, sarà possibile che vi sia una decadenza del permesso di costruire.
Ed è stato proprio questo il caso esaminato dal TAR che ha indicato come non si parli di avvio dei lavori qualora, per la costruzione di un pozzo per l’acqua potabile, vi sia stata solo la nomina dei tecnici e la chiamata nei confronti dell’Enel per la fornitura dell’energia elettrica necessaria per il cantiere.