Il rilascio di titoli edilizi è necessario per la realizzazione di tutta una serie di opere, dalla ristrutturazione di un certo livello, sino alla costruzione ex novo.
È per questo motivo che tali titoli si possono configurare come estremamente importanti, e anche per tale ragione che, spesso, ci si chiede in quale modo le domande per i titoli vadano realizzate e “compilate” per portare al compimento dell’opera.
In relazione a tale fattispecie è recentemente intervenuto il TAR Valle d’Aosta con la sentenza 29 marzo 2018, numero 23.
Rilascio di titoli edilizi, come rappresentare i luoghi
In particolare, il TAR si è dovuto occupare di un caso nel quale per il rilascio dei titoli edilizi si trovava, a monte, un’errata rappresentazione e descrizione dei luoghi sui quali si sarebbe, poi, dovuto realizzare l’intervento.
I Giudici amministrativi hanno specificato come chi si occupi di presentare l’istanza per l’ottenimento dei titoli edilizi sia gravato dall’onere di accludere i dati, i documenti e tutte le misurazioni necessari.
Inoltre, questi dati dovranno essere idonei anche a dare l’esatta contezza in merito alla situazione nella quale si trovino i luoghi.
Per tali motivi, nel momento in cui l’istante si occupi di fornire dei dati incompleti, oppure alleghi dei dati che non vadano a corrispondere alla superficie oppure al volume del luogo o dell’immobile, l’Amministrazione potrà intervenire, come sistema in autotutela, andando ad annullare d’ufficio quello che sarà stato il titolo abilitativo già precedentemente rilasciato.
Quindi, se la rappresentazione in merito allo stato dei luoghi sarà errata, si potrà determinare l’annullamento dei titoli edilizi.